IL RETTORE
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 30
ottobre 2002, consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2002);
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  28  febbraio 2003, prot. n. 422, con la quale lo
stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle
modifiche proposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  articoli 20  e  23  dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila sono modificati come segue:
  «Art.  20  (Il  senato  accademico).  -  1. Il senato accademico e'
l'organo  di  programmazione,  di  coordinamento,  di  indirizzo e di
controllo di tutte le attivita' dell'Ateneo.
  In particolare il senato accademico:
    a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di
sviluppo dell'Ateneo;
    b)  assegna i professori ed i ricercatori alle facolta' e formula
le  proposte  per  la  definizione  delle  piante  organiche e per la
ripartizione  del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra
le strutture dell'Ateneo;
    c)  esprime  parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse
finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
    d)   sentito   il  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo,  verifica
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al
consiglio  di  amministrazione, esamina le risultanze delle attivita'
gestionali-amministrative;
    e)  delibera  l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e
di  centri  interdipartimentali  di  servizio  e  le  modifiche  alla
situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;
    f)   delibera   le  afferenze  di  professori  e  ricercatori  ai
dipartimenti;
    g)  delibera  l'istituzione  e  la  disattivazione  di  strutture
didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;
    h)  delibera  l'istituzione  di  nuove strutture di servizio e di
supporto dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
    i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione
dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in
relazione  all'attivita'  di formazione e di ricerca ed alle linee di
sviluppo  dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di
previsione;
    j)  fornisce  al consiglio di amministrazione parere obbligatorio
sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
    k)  delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico
di Ateneo;
    l)  delibera  il  regolamento  di  funzionamento  dei  centri  di
servizio di Ateneo;
    m)  delibera  le  modifiche  di  Statuto, sentito il consiglio di
amministrazione;
    n)  delibera  le  modifiche  ai  regolamenti  di  Ateneo  di  sua
competenza;
    o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e
delle  risorse  edilizie  alle  strutture  didattiche, scientifiche e
gestionali-amministrative dell'Ateneo;
    p)  esprime  parere  obbligatorio  sul  regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    q)  esprime  parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a
termine  di  legge  inoltra  al  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    r)  propone  la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per
attivita' di ricerca e di servizio;
    s)  valuta  i  pareri  obbligatori  e  le  proposte del consiglio
studentesco  per  gli  argomenti  previsti nel successivo art. 22. Il
presidente  del  consiglio  studentesco  ha  diritto a partecipare ai
lavori  del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti
di  cui  ai  punti b), d) ed e), con funzioni deliberanti per i punti
a), c) ed f) del predetto art. 22;
    t)  definisce  la  composizione  del  comitato  permanente  per i
rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;
    u)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto e dai regolamenti di
Ateneo.
  2.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del
senato accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
  3. Il senato accademico e' costituito da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il pro-rettore, senza diritto di voto;
    c) il  direttore  amministrativo,  con  funzioni  consultive e di
segreteria;
    d) i presidi di facolta';
    e) i  direttori  di  dipartimento,  in numero pari ai presidi; il
presidente del collegio dei direttori e' membro di diritto; gli altri
direttori,   a  completamento  del  numero  e  nominati  con  decreto
rettorale,  sono  designati  dal collegio dei direttori sulla base di
adeguata rappresentativita' dei SSD;
    f)  quattro  professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e
dai ricercatori confermati dell'UAQ.
  Il  mandato  di  cui  al  punto  f)  ha  durata triennale, comunque
coincide  con  quello del rettore e non puo' essere ricoperto piu' di
due  volte consecutive. La carica non e' compatibile con la posizione
di  professore  a tempo definito e con quella di membro del consiglio
di amministrazione
  Le  norme  per  l'elezione dei membri di cui ai punti e) ed f) sono
fissate nel regolamento di Ateneo.».
  «Art. 23 (Il collegio dei direttori di dipartimento). - Il collegio
dei  direttori di dipartimento e' costituito da tutti i direttori dei
dipartimenti  istituiti nell'UAQ. Il collegio rappresenta l'organismo
di   consultazione   del   senato   accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione per gli argomenti di pertinenza dei dipartimenti.
  Il  collegio dei direttori di dipartimento nomina al suo interno un
presidente,   che   dura  in  carica  tre  anni  ed  e'  rieleggibile
consecutivamente una sola volta.
  I  rappresentanti  dei  direttori  in  senato  accademico durano in
carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
  Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme  di funzionamento del
collegio  dei  direttori di dipartimento sono fissate dal regolamento
di Ateneo.».